STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIOFATATO
Articolo 1 - Costituzione dell’Associazione
E’ costituita l’Associazione non
riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata Associazione Culturale "Spaziofatato", d’ora in poi definita
"Associazione”. L’Associazione ha la
sede legale in Vezza d’Oglio (BS) in Via Dei Capitani n.1.
L’Assemblea dei Soci ha la facoltà di istituire successivamente sedi
secondarie e rappresentanze.
Articolo 2 - Durata dell’Associazione
L’Associazione ha durata illimitata.
L’eventuale scioglimento dell’Associazione potrà avvenire solo in seguito
alla decisione unanime dell’assemblea straordinaria dei soci, appositamente
riunita, o nel caso in cui il numero dei soci fosse ridotto a meno di tre.
Articolo 3 - Scopi dell’Associazione
L’Associazione
ha lo scopo di favorire l’informazione e la conoscenza artistica e culturale
nei campi dell’esoterismo, delle tradizioni popolari, della letteratura
fantastica, della spiritualità, del benessere e della salute psicofisica,
tramite la diffusione, la promozione, la vendita e la produzione di libri
cartacei e telematici. Per il raggiungimento degli scopi sociali
l’Associazione intende:
- promuovere attività editoriale in
rete, pubblicazioni cartacee e telematiche;
-
pubblicare e diffondere libri, riviste, bollettini, atti di convegni, studi e
ricerche;
- promuovere e far auto-promuovere la cultura, l’arte e
la letteratura per gli associati e per chiunque abbia interesse a far conoscere
le proprie opere;
- organizzare manifestazioni culturali, seminari,
corsi, convegni, conferenze, gruppi di lavoro, presentazioni di opere
letterarie, rappresentazioni teatrali, produzioni
musicali, produzione di video e documentari artistico-culturali;
- facilitare confronti e interscambi artistici e culturali con individui o con
altre associazioni che perseguano scopi affini;
- organizzare ogni
altra attività, pubblica o riservata ai soci, correlata alle precedenti, che
possa risultare utile al conseguimento dello scopo sociale e favorire la
diffusione di opere letterarie e di informazioni utili per la collettività nei
campi summenzionati.
Articolo 4 - Finalità dell’Associazione
L’Associazione
non persegue finalità di lucro, e a tale scopo si precisa che non saranno
distribuite ai Soci parti del capitale eventualmente accumulato, se non a titolo
di rimborso per le spese sostenute per conto della stessa Associazione. In caso
di scioglimento dell’Associazione, detratte le sole spese di scioglimento, è
prevista la devoluzione dell’intero patrimonio eventualmente accumulato a
scopi di pubblica utilità.
Articolo 5 - I Soci
Il
numero dei Soci è illimitato. Possono proporsi come Soci tutti coloro che,
avendo interessi affini a quelli dell’Associazione, intendono perseguirne gli
scopi. L’accettazione di un nuovo Socio è subordinata all’approvazione
della candidatura da parte di un apposito Comitato, come descritto all’interno
del Regolamento dell’Associazione. I Soci si distinguono
in:
- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Autori
- Soci Onorari
- Soci Baccanali
- Soci Iscritti
Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e compongono la Direzione e la Redazione e hanno diritto di voto.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno aderito all’Associazione accettandone le regole descritte in questo Statuto, che hanno versato la quota sociale e hanno diritto di voto.
Sono Soci Onorari coloro che vengono designati dalla direzione per il loro prestigio e per le loro benemerenze di carattere culturale o finanziario nei confronti dell’Associazione.
Sono Soci Autori coloro che intendono pubblicare proprie realizzazioni attraverso l’Associazione. Il Consiglio Direttivo fisserà quote differenziate relativamente a ogni edizione e/o pubblicazione, considerando la correzione di bozze e la digitalizzazione delle opere.
Sono Soci Baccanali coloro che sostengono l’Associazione in occasione di riunioni, ritrovi, convivi tra i Soci attraverso la fornitura di bevande e generi alimentari.
Sono Soci Iscritti coloro che intendono aderire come semplici iscritti all’Associazione versando una quota minima di contribuzione, che verrà fissata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6 - Modalità per associarsi
Chi,
essendo maggiorenne, intende essere ammesso come Socio dovrà presentare
all’Associazione una domanda scritta indirizzata al Presidente che dovrà
contenere:
a)
l’indicazione del nome, cognome, residenza, telefono, e-mail, data e luogo di
nascita, codice fiscale del Socio;
b)
la qualifica che intende rivestire come Socio;
c)
la dichiarazione che egli intende attenersi al presente Statuto, al Regolamento
e alle deliberazioni degli organi sociali.
Il
Consiglio Direttivo, accertata l’esistenza dei requisiti richiesti e
l’inesistenza di eventuali incompatibilità, delibera sull’ammissione, che
diventerà operativa solo dopo che da parte del nuovo socio saranno stati
effettuati i versamenti prescritti. Trascorsi quindici giorni dalla data della
comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti da
parte del socio, la delibera diventerà inefficace. In caso contrario, il nuovo
socio avrà diritto di essere iscritto sul libro dei soci e a ricevere la
tessera sociale.
Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio
Tutti i soci sono tenuti al versamento della
quota sociale. La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, indegnità
o per morosità. I soci sono espulsi quando in qualunque modo arrechino danni
morali e materiali all’Associazione e quando non ottemperino alle disposizioni
del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle delibere degli organi
sociali. Le espulsioni saranno decise a maggioranza dal Consiglio Direttivo. I
Soci receduti, o esclusi, non hanno diritto al rimborso delle quote da essi
effettivamente versate in precedenza.
Articolo 8 - Il patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione, detratte le spese da essa sostenute,
è costituito:
- dal capitale sociale formato dalle quote associative;
- dagli avanzi di gestione di ciascun esercizio finanziario;
- beni immobili e mobili;
- contributi, rimborsi, donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate
dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità
statutarie dell'organizzazione.
Articolo 9 - Esercizi sociali
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al
31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale il
Consiglio Direttivo redige il bilancio e l’inventario. Il bilancio deve essere
presentato all’Assemblea annuale dei Soci per l’approvazione entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Articolo 10 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell’Associazione
sono:
- L’Assemblea dei Soci,
- Il Consiglio Direttivo.
Articolo 11 - Le assemblee
L’assemblea
dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una
corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci, anche da
coloro che non hanno diritto al voto. Le Assemblee possono essere ordinarie e
straordinarie. La loro convocazione si effettua mediante qualsiasi forma idonea
a renderla nota ai Soci, trasmessa ai destinatari almeno quindici giorni prima
della adunanza. Il testo della convocazione dovrà indicare:
- l’ordine del giorno,
- il luogo, reale o virtuale, in cui essa avrà luogo,
- la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere
fissata almeno 24 ore dopo la prima.
L’assemblea
può aver luogo nella sede sociale, ma anche in un ambiente virtuale (teleconferenza,
skype o altro). L’Assemblea
ordinaria svolge i seguenti compiti:
- approva il bilancio consuntivo ed eventuale preventivo e la relativa relazione
stilati dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati
alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame da qualcuno
dei Soci. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro i quattro
mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, su convocazione del
Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si riunisce ogniqualvolta ne sia fatta
richiesta per iscritto, anche via e-mail, con indicazione delle materie da
trattare, da almeno un terzo dei Soci. In prima convocazione l’assemblea
ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera
validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la validità
prescinde dal numero dei presenti.
Articolo 12 - Le assemblee straordinarie
L'Assemblea è considerata Straordinaria
quando si riunisce per deliberare su:
- modifiche allo Statuto o al Regolamento,
- esclusione di un Socio dall’Associazione,
- scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea
straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto
favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti.
Articolo 13 - Convocazioni e deliberazioni
L’Assemblea, sia straordinaria, sia ordinaria, è validamente costituita:
- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più
uno dei Soci aventi diritto al voto,
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o
rappresentati aventi diritto al voto.
Articolo 14 - Diritto di voto
Hanno diritto al voto in Assemblea i Soci
Fondatori e tutti i Soci Ordinari.
I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente
all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega
scritta, anche a mezzo e-mail, soltanto da un altro Socio che abbia diritto al
voto. Ciascun Socio può rappresentare non più di un altro Socio. Le deleghe
devono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate tra gli atti
sociali.
L’Assemblea è presieduta da una persona designata tra i Soci dall’Assemblea
stessa come Presidente dell’Assemblea. Il Presidente dell’assemblea nomina
un segretario, che ha il compito di redigere il verbale dell’Assemblea.
Il verbale delle Assemblee, redatto dal segretario, deve essere iscritto
immediatamente nell’apposito registro dei verbali dell’Assemblea. Una copia
del verbale, o un suo estratto, va diffusa entro 15 giorni, anche via e-mail, ai
Soci assenti all’Assemblea, a cura della Direzione.
Articolo 15 - Gestione
La gestione ordinaria
dell’Associazione e il potere amministrativo sono affidati al Consiglio
Direttivo, costituito da un numero ridotto di soci, che dura in carica a tempo indeterminato.
Il Consiglio Direttivo è l’organo
esecutivo dell’Associazione, si riunisce almeno una volta all’anno ed è
convocato dal Presidente o da almeno due componenti del Consiglio. Il Consiglio Direttivo ha tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio può prendere
tutte le decisioni che ritiene opportune per la corretta gestione
dell’Associazione, stipulare atti e contratti inerenti l’attività sociale,
convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie e curare che le delibere
dell’Assemblea dei soci siano eseguite. Redige inoltre i bilanci consuntivi ed
eventualmente i preventivi, nonché la relazione del bilancio consuntivo.
Articolo 16 - Cessazione dell’Associazione
In caso di cessazione dell’Associazione,
l’eventuale residuo attivo di liquidazione sarà devoluto ad attività di
pubblica utilità.
Articolo 17 - Funzionamento interno
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio
Direttivo potrà elaborare appositi Regolamenti, sottoponendoli successivamente
all’approvazione a maggioranza dei Soci riuniti in Assemblea.
Articolo 18 - Altre regole
Per tutto quanto non previsto dal
presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.