SCRITTORI IN CAUSA: L’INTERVISTA di Redazione

Questa intervista (messa on line nel Febbraio 2012) nasce da un problema che sempre più spesso si presenta agli scrittori, esordienti e non: l’insolvenza degli editori. Parliamo degli editori cosiddetti “virtuosi”, quelli che fanno firmare un regolare contratto di edizione senza contributo. Quelli “seri”, che nel contratto mettono tutto, data di presentazione dei rendiconti annuali, modalità di pagamento, limiti di tempo entro il quale devono essere pagati i diritti d’autore dopo la presentazione delle notule.
Quelli che mettono anche i diritti secondari per cinema, tv, supporti multimediali, tanto che a leggere il chilometrico e dettagliatissimo contratto uno si sente “arrivato” e dice: questa è roba da scrittori professionisti.
Peccato che poi non sia vero niente.

Lasciamo stare i diritti secondari, ma a non essere rispettati sono quelli primari, sul normale venduto in libreria, che non arrivano mai.
Oltre al danno, le beffe: tutti i nostri autori si sono sentiti dire di portare pazienza perché “così vanno le cose“.
Inoltre da dodici anni predichiamo di darsi da fare per autopromuoversi. Ma come possiamo dirlo ancora, quando un autore gira l’Italia a sue spese, presenta il libro in centri culturali o librerie che si accordano direttamente con l’editore per la vendita, magari ha successo e poi è l’unico a non guadagnare, perché il centro che lo ospita vende i libri, vende l’editore direttamente al centro, ma all’autore non vanno i suoi diritti e in più si accolla le spese delle trasferte?
Come se uno scrittore dignitoso, ma non famosissimo, che vende solo poche centinaia di libri (o anche una tiratura di 1000, 1500 copie), dovesse essere già contento così e lavorare per la gloria, appagato dalle vendite del libro anche se non prende un centesimo.

Che fare, allora?
Ne parliamo con Scrittori in causa, un sito gestito da Carolina Cutolo (che ha fatto da portavoce), Alessandra Amitrano, Simona Baldanzi e Sergio Nazzaro, che hanno portato allo scoperto molte delle vergognose ingiustizie dell’editoria.
http://scrittorincausa.blogspot.com

REDAZIONE – Prima di tutto, diteci qualcosa su di voi e quale è stata l’idea da cui è nato Scrittori in causa?

SCRITTORI IN CAUSA – Scrittori in Causa è nato dall’incontro di quattro persone che hanno avuto diversi problemi con gli editori con i quali avevano pubblicato. Alcuni di noi hanno firmato, da esordienti, il loro primo contratto senza conoscere il linguaggio legale in cui era scritto e senza capire le conseguenze reali di clausole apparentemente comprensibili. Un’ignoranza in qualche modo inevitabile, ma quando abbiamo vissuto sulla nostra pelle i problemi derivati dall’aver firmato clausole sfavorevoli considerate convenzioni standard, e quando abbiamo scoperto che i nostri editori andavano anche oltre, non rispettando gli accordi contrattuali (non rendicontandoci il numero reale di copie vendute, non pagando il nostro compenso entro i termini stabiliti dal contratto, ecc.) abbiamo scoperto che non avevamo nessuno a cui rivolgerci per chiedere aiuto, se non pagando profumatamente un avvocato.
Visto e considerato dunque che non esisteva, di fatto, un punto di riferimento tecnico sulla contrattualistica editoriale che fosse dettagliato e gratuito, e che offrisse agli esordienti gli strumenti per comprendere quello che firmavano e, di conseguenza, per trattare e ottenere condizioni contrattuali migliori, abbiamo deciso di provare a crearlo noi, di trasformare le nostre disavventure e la nostra frustrazione in qualcosa di utile per altri autori che avrebbero potuto trovarsi nelle stesse spiacevoli condizioni. E così, circa due anni fa, abbiamo fondato il blog Scrittori in Causa.

REDAZIONE – Che cosa fate?

SCRITTORI IN CAUSA – Innanzitutto abbiamo realizzato una sezione consultabile per ognuna delle principali e più cruciali questioni contrattuali in ambito editoriale (il compenso, i rendiconti, il controllo delle copie vendute, l’opzione, i pagamenti, ecc.). Un autore che voglia capire meglio ciascuno di questi punti può visitare i singoli post, leggere i commenti e le discussioni relative all’argomento, e commentare a sua volta.
Abbiamo poi realizzato e pubblicato sul blog, anche grazie alla collaborazione con i nostri lettori e con alcuni addetti ai lavori, il primo contratto standard realizzato dagli autori anziché dagli editori, un documento non solo consultabile e utilizzabile come termine di paragone nel momento in cui un editore ci sottopone la sua bozza di contratto, ma anche un testo in via di modifica e miglioramento continui. Una sorta di lavoro in corso che viene modificato grazie ai suggerimenti di chi ci legge e mette la sua esperienza e competenza al servizio di tutti. Anche per ricordarci che un contratto che un editore ci propone non è scritto nel marmo, e che anche un esordiente con un potere contrattuale minimo ha diritto a contrattare e a chiedere un trattamento più dignitoso e congruo.
La terza attività, non meno importante delle precedenti, è quella dello sportello legale gratuito: grazie a un avvocato che ci dedica in forma del tutto volontaria il suo tempo e la sua professionalità, rispondiamo gratuitamente alle richieste degli autori che vogliono un parere legale su una situazione sgradevole e/o su una prassi scorretta del proprio editore. L’unica condizione per ottenere una consulenza legale gratuita è accettare che venga pubblicata interamente (domanda e risposta dell’avvocato) sul nostro blog, in forma del tutto anonima chiaramente, ma così da essere fruibile e consultabile da altri autori che si trovano in situazioni simili.

REDAZIONE – Qual è il servizio più richiesto da chi vi contatta e l’argomento più seguito?

SCRITTORI IN CAUSA – La funzione più utilizzata del blog è senza dubbio la consultazione delle singole voci contrattuali e la discussione attraverso i commenti. Questo è fondamentale non solo per gli autori che si confrontano con i nostri testi e tra di loro, ma anche per noi, che non di rado grazie ai suggerimenti di chi legge modifichiamo, miglioriamo correggiamo un post per renderlo più esatto e/o più chiaro o aggiungiamo informazioni e dettagli per renderlo più completo.
La questione sulla quale rileviamo più richiesta di informazioni, confronto e consulenze legali è, ahimè, proprio il mancato pagamento. Purtroppo perché oltre a essere una prassi drammaticamente diffusa tra gli editori, è quella più immediatamente e concretamente percepibile anche da un autore inesperto.

REDAZIONE – Entriamo nel vivo del problema: moltissime case editrici, che siano piccolissime, piccole o medie, non inviano rendiconti e non pagano. Gli autori non vengono informati sull’andamento della loro opera, oppure ricevono i rendiconti, ma al momento di essere pagati l’editore ignora le notule e sparisce. Secondo la vostra esperienza, succede di rado o spesso?

SCRITTORI IN CAUSA – Come dicevo succede molto più spesso di quanto si possa immaginare. Quindi, anche per questo motivo, è fondamentale il momento della firma del contratto e la trattativa per renderlo più rispettoso e tutelante nei confronti degli autori prima di firmarlo. Ci sono alcune trappole abbastanza diffuse: alcuni contratti hanno una dicitura estremamente vaga a proposito delle date entro le quale inviare i rendiconti o versare il compenso agli autori. Altri invece si impegnano a pagare le royalty all’autore solo dopo aver venduto un numero tot di copie (va da sé che il numero di copie è solitamente superiore a quello previsto dall’editore per l’autore in questione). Altri ancora, contemplano una clausola secondo la quale l’editore si impegna a inviare il rendiconto all’autore non periodicamente (una volta l’anno, due volte l’anno, entro una data precisa) ma dopo un numero tot di copie vendute, sostenendo che in questo modo snelliscono la burocrazia (il che è anche vero ma non giustifica una prassi che sfavorisce la possibilità di controllare periodicamente il venduto da parte dell’autore). Queste le trappole più frequenti, ma naturalmente ce ne sono numerosissime meno frequenti, e più subdole perché più difficili da riconoscere.

REDAZIONE – Alcuni editori che conosciamo, quando abbiamo chiesto se non hanno paura di essere portati in giudizio per inadempienza contrattuale, si sono sbellicati dalle risa. Chi può essere tanto idiota da far causa per tre, quattro o cinquecento euro, magari pagandone due o tremila più le seccature e la perdita di tempo? Così su decine di piccoli buoni autori l’editore specula, certo dell’impunità garantita dalla stessa esiguità della somma dovuta a ciascuno. E precisiamo BUONI, perché nessuno investe i propri soldi in libri scadenti, in particolare chi è costretto dal budget ridotto a fare selezioni rigide puntando solo sulla qualità.
In alcuni casi ci è stato addirittura risposto che l’autore farebbe bene a star zitto, perché se gira la voce che è un piantagrane, ovvero che vuole essere pagato per il suo lavoro, come da contratto (cosa inaudita!), nessuno lo pubblicherà più. Quindi, quali passi dovrebbe fare, in pratica, un autore per far valere i propri diritti? Un piccolo autore, un “signor nessuno” che alle spalle non ha sindacati, batterie di costosi avvocati o, come nei film, un energumeno alto due metri incaricato del recupero crediti. Ci sono mezzi a costo limitato, giudice conciliatore o altro, per ottenere i propri soldi?

SCRITTORI IN CAUSA – Quanto dite corrisponde perfettamente alla realtà dei fatti. Questa è una questione cruciale. I solleciti telefonici vanno fatti, ma purtroppo raramente risultano sufficienti, vista la malafede di moltissimi editori che sanno bene quanto a un autore non convenga affrontare un’azione legale. Quello che pochi sanno è che se la cifra per la quale l’editore è insolvente è al di sotto dei 5.000 euro, non si va in tribunale, ma si ricorre al Giudice Di Pace per richiedere un’ingiunzione di pagamento. Questo significa che i costi per il richiedente sono molto più contenuti. Una volta che il Giudice approva e invia l’ingiunzione di pagamento all’editore insolvente, la speranza è che l’editore, di fronte a un documento legale che lo obbliga a versare all’autore quanto dovuto, si intimorisca e paghi.
A volte però l’editore decide di contrattaccare per intimorire a sua volta l’autore e dissuaderlo dal procedere, per esempio querelando l’autore per danni d’immagine, ma su questo possiamo rassicurare tutti perché la verità non è diffamazione, e ci sono diversi casi, pubblicati sul nostro blog, in cui le querele sono state respinte proprio per questo motivo.
In altri casi l’editore prende tempo per sfiancare l’autore, presentando al giudice documentazione incompleta o non firmata, ottenendo tramite espedienti continui rinvii. In questo caso bisogna tener duro e non cedere mai allo scoramento. Se una cifra rendicontata non è stata versata entro i termini stabiliti del contratto, alla fine, pur estenuati da una vicenda sgradevole e lunghissima, si avrà ragione. Il problema più concreto però in questo caso e trovare un avvocato che faccia prezzi onesti. La richiesta di ingiunzione di pagamento al Giudice Di Pace e tutto quello che ne segue costano meno di una causa vera e propria in tribunale, ma non sono esenti da spese. Purtroppo se non si ha un amico avvocato, e se non si conosce un avvocato che ci faccia prezzi abbordabili, non sempre ci conviene.
Per quanto riguarda invece il timore dell’autore di infastidire l’editore pretendendo rispetto degli impegni contrattuali, l’atteggiamento supino pur di non compromettere la propria immagine di autore e di correre il rischio di risultare indesiderabile nell’ambiente editoriale, chiaramente siamo fortemente contrari. Si tratta di un comportamento frequente e non solo poco dignitoso, ma anche estremamente controproducente, perché lascia intendere all’editore che potrà approfittare della sua posizione e fare di noi più o meno ciò che vuole. Per fare un esempio, il momento della trattativa sul contratto prima della firma è un passaggio cruciale per capire chi abbiamo di fronte: se l’editore si indispettisce perché chiediamo delle modifiche, perché non siamo abbastanza compiacenti e grati per l’opportunità che ci sta dando, se insomma l’editore si comporta da benefattore e ci tratta da beneficiati, anziché rapportarsi a noi rispettosamente in quello che è un accordo di lavoro tra pari, ci svela una natura cialtrona anziché professionale, che non porterà niente di buono.

REDAZIONE – Nel caso occorresse un avvocato, dove trovarne uno esperto in materia e a che prezzo? Lo chiediamo perché alcuni avvocati ci hanno risposto che non sapevano come agire nello specifico, non avendo mai dovuto affrontare casi simili; altri che “il gioco non vale la candela”, quindi non è il caso di sprecare tempo per due o trecento euro.

SCRITTORI IN CAUSA – L’avvocato di Scrittori in Causa può essere contattato privatamente e può assistere gli autori per questo genere di rivendicazioni, ma per quanto le sue parcelle siano estremamente oneste (e non è l’unico, ci sono altri avvocati che lavorano per cifre avvicinabili, la difficoltà sta nel trovarli), ci e vi domandiamo: ha senso avvalerci del suo lavoro se il suo compenso supera quantitativamente quello che stiamo cercando di riscuotere dal nostro editore?
La risposta non è così scontata: se crediamo nel principio di far valere i nostri diritti indipendentemente dal riscuotere la cifra che ci è dovuta potremmo decidere di portare avanti la nostra battaglia, anche se alla fine i soldi che riscuoteremo ci serviranno a pagare l’avvocato (diciamo che l’importante è non andarci in perdita). Se dovremo comunque rinunciare a quanto ci spetta, perché l’editore non ci pagherà mai di sua spontanea volontà, e la cifra che dovremmo riscuotere è di poco superiore o uguale alla parcella dell’avvocato, potremmo decidere di partire ugualmente con l’ingiunzione di pagamento perché, anche se non ci avremo guadagnato niente, è giusto e sacrosanto che l’editore paghi. Possiamo chiedere al nostro avvocato di farci direttamente un prezzo complessivo uguale alla cifra che l’editore ci deve, non tutti gli avvocati si assumerebbero questo rischio, ma è un tentativo che si può fare. Se tutti facessimo così, se l’ingiunzione di pagamento fosse una prassi consolidata anziché rara, non credo che il problema dell’insolvenza degli editori sarebbe così diffuso.

REDAZIONE – L’avvocato va scelto nella città sede legale dell’editore o nella propria, pagandogli la trasferta oltre al resto?

SCRITTORI IN CAUSA – Per contratto (il contratto scritto dall’editore) il Foro di competenza è sempre quello della città dell’editore. Per facilitare le questioni burocratiche (e azzerare gli eventuali costi di trasferta del nostro avvocato), conviene avvalersi di un avvocato che risiede nella città del Foro competente, e cioè dell’editore. A meno che, prima di firmare, non chiediamo all’editore di spostare il Foro competente nella nostra città anziché nella sua. Va da sé che è difficilissimo ottenerlo.

REDAZIONE – In che modo (e se è consigliabile) mandare una prima lettera di diffida all’editore?

SCRITTORI IN CAUSA – La procedura è la seguente: l’avvocato scrive il ricorso per decreto ingiuntivo, il cliente lo firma, viene preparato il fascicolo con tutta la documentazione (email di sollecito ed eventuali risposte dell’editore) e si paga il cosiddetto contributo unificato (che per i decreti ingiuntivi è dimezzato rispetto alle cause ordinarie iniziate con citazione), e una marca fissa da 8,00 Euro. Una volta riconosciuto il diritto a ottenere il pagamento, il Giudice emette il decreto che deve essere notificato alla controparte, la quale, se in possesso di valide argomentazioni, può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica (l’articolo del codice di procedura civile, a fondamento dell’opposizione, parla di “prova scritta o di pronta soluzione”, ma talvolta, purtroppo, le opposizioni sono meramente dilatorie, finalizzate esclusivamente a perdere tempo).
Con l’opposizione da parte dell’editore, il procedimento speciale si trasforma in “ordinario” con svariate udienze prima di arrivare alla sentenza finale. I tempi variano da Foro a Foro (quasi sicuramente nelle grandi città saranno più lenti) e, soprattutto, a seconda della competenza per valore. Per maggiori dettagli comunque vi rimandiamo al post sul nostro blog (http://scrittorincausa.blogspot.com/2011/11/ingiunzione-di-pagamento).

REDAZIONE – Se l’editore è inadempiente, si può rescindere il contratto e riavere i propri diritti sull’opera? Chi è legato da un contratto ventennale a un editore che non lo paga deve rispettare i termini del contratto unilateralmente, mentre l’editore può fare quel che vuole?

SCRITTORI IN CAUSA – Chiaramente anche per questo motivo è fondamentale, prima di firmare il contratto di edizione, chiedere di inserire una clausola che stabilisca che se l’editore è insolvente il contratto si intende risolto. Ma se questa clausola nel contratto che abbiamo firmato non c’è, esiste ancora una possibilità: inviare una raccomandata A/R in cui l’autore comunica all’editore che se non avrà versato la cifra dovuta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, l’autore riterrà il contratto risolto. Se l’editore paga, bene. Se l’editore non paga, l’autore sarà svincolato dal contratto, e almeno avrà ottenuto di essere tornato immediatamente in possesso dei diritti del suo testo, potrà cioè farne quello che vuole, per esempio ripubblicarlo con un altro editore, contando sul fatto che, per una volta, è all’editore che non conviene fare causa all’autore.

REDAZIONE – Ringraziamo Carolina Cutolo e lo Staff di Scrittori in Causa per la disponibilità e per le utilissime informazioni che ci hanno dato. Vi ricordiamo che siamo a vostra disposizione per dubbi, domande ed eventuali approfondimenti.